Il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026 riguarda una revisione dell’ordinamento giudiziario che modifica sette articoli della Costituzione italiana. Il voto popolare confermerà o respingerà la riforma già approvata dal Parlamento.
Le modifiche principali riguardano la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, la creazione di due Consigli superiori della magistratura e l’istituzione di una nuova Alta Corte disciplinare.
Per capire le conseguenze reali della riforma è necessario analizzare articolo per articolo cosa cambia nel testo costituzionale.
Quali articoli della Costituzione vengono modificati
La riforma interviene su sette articoli della Costituzione:
- articolo 87
- articolo 102
- articolo 104
- articolo 105
- articolo 106
- articolo 107
- articolo 110
Queste modifiche ridisegnano l’organizzazione della magistratura e il rapporto tra organi di autogoverno e sistema disciplinare.
Articolo 87: il ruolo del Presidente della Repubblica
L’articolo 87 disciplina le funzioni del Presidente della Repubblica.
Con la riforma viene modificato il decimo comma, per adeguarlo alla nuova struttura dell’autogoverno della magistratura.
Attualmente il Presidente della Repubblica presiede un unico Consiglio Superiore della Magistratura.
Se la riforma entrerà in vigore, il Capo dello Stato presiederà invece due organi distinti:
- il Consiglio Superiore della Magistratura giudicante
- il Consiglio Superiore della Magistratura requirente.
La modifica è di natura istituzionale: serve ad adattare la Costituzione alla nuova organizzazione dell’autogoverno della magistratura.
Articolo 102: la separazione delle carriere
La modifica all’articolo 102 rappresenta uno dei punti centrali della riforma.
Nel primo comma viene inserita una precisazione: l’ordinamento giudiziario dovrà disciplinare due carriere distinte
- quella dei magistrati giudicanti (i giudici)
- quella dei magistrati requirenti (i pubblici ministeri).
Questa distinzione diventa quindi un principio costituzionale.
La conseguenza principale è che i magistrati non potranno più passare da una funzione all’altra durante la carriera.
Articolo 104: due Consigli Superiori della Magistratura
L’articolo 104 sarà uno dei più profondamente modificati dalla riforma.
Attualmente la Costituzione prevede un unico CSM come organo di autogoverno della magistratura.
Con la riforma l’organo viene diviso in due:
- CSM della magistratura giudicante
- CSM della magistratura requirente.
La Costituzione continuerà a stabilire che la magistratura è un ordine autonomo e indipendente, ma il sistema di autogoverno sarà articolato in due strutture separate.
Inoltre viene introdotto il principio del sorteggio per la selezione di una parte dei membri togati, modificando il meccanismo attuale di elezione interna.
Articolo 105: nasce l’Alta Corte disciplinare
La riforma modifica completamente l’articolo 105 introducendo una novità significativa: la Alta Corte disciplinare.
Questo nuovo organo avrà la competenza esclusiva sui procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati.
Il sistema cambierebbe in questo modo:
- i CSM continuerebbero a occuparsi di nomine, trasferimenti e promozioni;
- la responsabilità disciplinare verrebbe trasferita a un organo separato composto da 15 membri.
L’obiettivo dichiarato della riforma è separare la gestione delle carriere dal giudizio sugli illeciti disciplinari.
Articolo 106: le nomine in Cassazione
La modifica all’articolo 106 riguarda un aspetto tecnico dell’ordinamento giudiziario.
Il terzo comma disciplina la possibilità di nominare in Cassazione professori universitari o avvocati di grande esperienza.
Con la riforma questa designazione avverrà su indicazione del Consiglio Superiore della Magistratura giudicante, cioè quello competente per i giudici.
Articolo 107: garanzie e inamovibilità dei magistrati
L’articolo 107 stabilisce uno dei principi fondamentali della magistratura: l’inamovibilità dei magistrati.
La riforma aggiorna il primo comma per adattarlo alla nuova struttura istituzionale.
Il principio resta invariato: i magistrati non possono essere sospesi o rimossi se non in seguito a decisioni formali.
La differenza è che tali decisioni potranno essere prese:
- dal CSM competente per la carriera del magistrato
- oppure dalla nuova Alta Corte disciplinare.
Articolo 110: il ruolo del ministro della Giustizia
L’articolo 110 riguarda i poteri del ministro della Giustizia.
La riforma non modifica il principio generale: il ministro resta responsabile dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Tuttavia la norma viene aggiornata perché il ministro dovrà interagire con tre organi distinti:
- CSM giudicante
- CSM requirente
- Alta Corte disciplinare.
Perché queste modifiche sono al centro del referendum
Il referendum costituzionale serve a stabilire se questa revisione della Costituzione debba entrare in vigore oppure essere respinta.
Se prevalgono i Sì, le modifiche agli articoli della Costituzione diventeranno operative e l’ordinamento giudiziario dovrà essere adattato alla nuova struttura.
Se prevalgono i No, la riforma non entrerà in vigore e l’assetto costituzionale della magistratura resterà quello attuale.